I periodi di protezione rappresentano uno dei temi piu' insidiosi del diritto del lavoro svizzero per i datori di lavoro. L'art. 336c CO stabilisce che, in determinate situazioni, il licenziamento e' vietato. Non si tratta di una limitazione qualunque: una disdetta comunicata durante un periodo di protezione e' nulla, cioe' priva di qualsiasi effetto giuridico. Il rapporto di lavoro continua come se il licenziamento non fosse mai stato pronunciato.
Malattia e infortunio
Se il collaboratore e' totalmente o parzialmente incapace al lavoro per malattia o infortunio senza sua colpa, il datore di lavoro non puo' procedere al licenziamento durante i seguenti periodi (a seconda dell'anzianita' di servizio):
- Primo anno di servizio: 30 giorni di protezione
- Dal secondo al quinto anno: 90 giorni di protezione
- Dal sesto anno in poi: 180 giorni di protezione
Questi periodi si applicano per ogni caso di malattia o infortunio. Se il collaboratore guarisce e poi si ammala nuovamente per una causa diversa, il conteggio ricomincia da zero. Se invece si tratta della stessa malattia con ricadute, i periodi si cumulano.
Esempio concreto: un collaboratore con 3 anni di anzianita' si ammala il 1. marzo. Il datore di lavoro non puo' licenziarlo fino al 29 maggio (90 giorni). Se il 20 aprile il collaboratore ritorna al lavoro completamente guarito, il periodo di protezione termina. Ma se il 10 maggio lo stesso collaboratore si ammala nuovamente per una causa diversa, inizia un nuovo periodo di 90 giorni.
Importante: La protezione si applica anche in caso di incapacita' parziale. Un collaboratore che presenta un certificato medico per il 50% e' comunque protetto contro il licenziamento per tutta la durata del periodo.
Gravidanza e maternita'
La protezione in caso di gravidanza e' particolarmente estesa. Il divieto di licenziamento si applica durante tutta la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto (art. 336c cpv. 1 lett. c CO). Questo periodo e' assoluto e non dipende dall'anzianita' di servizio.
La particolarita' della protezione per gravidanza e' che si applica anche durante il periodo di prova, a differenza degli altri periodi di protezione. Una lavoratrice incinta non puo' essere licenziata nemmeno durante il primo mese di lavoro.
Esempio: una collaboratrice comunica la propria gravidanza al terzo mese. Il datore di lavoro non puo' licenziarla da quel momento fino a 16 settimane dopo il parto. Se il parto avviene il 15 luglio, la protezione si estende fino al 4 novembre circa.
Servizio militare, civile e di protezione civile
Durante il servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio, il collaboratore e' protetto. Il divieto di licenziamento si estende anche alle quattro settimane precedenti e successive al servizio, a condizione che questo duri piu' di 11 giorni (art. 336c cpv. 1 lett. a CO).
Conseguenze pratiche di una disdetta durante il periodo di protezione
Se il datore di lavoro licenzia un collaboratore durante un periodo di protezione, la disdetta e' nulla. Il datore di lavoro dovra' comunicare una nuova disdetta una volta terminato il periodo di protezione. Il termine di disdetta ricomincera' a decorrere da quel momento.
Se invece il licenziamento e' stato comunicato prima dell'inizio del periodo di protezione, ma il termine di disdetta non e' ancora scaduto quando inizia la protezione, il termine viene sospeso per la durata del periodo di protezione e riprende a decorrere alla fine di quest'ultimo.
Esempio: il datore di lavoro comunica il licenziamento il 28 febbraio a un collaboratore con 4 anni di anzianita' (termine di 2 mesi, fine rapporto prevista il 30 aprile). Il 15 marzo il collaboratore si ammala. Il termine di disdetta si sospende per la durata della malattia (fino a 90 giorni). Se il collaboratore guarisce dopo 45 giorni, il termine riprende e la fine del rapporto viene posticipata di conseguenza alla fine del mese successivo.
Consiglio pratico: Prima di comunicare qualsiasi licenziamento, chiedete sempre al collaboratore se e' in uno stato che potrebbe attivare un periodo di protezione. Documentate la risposta. In caso di dubbio, fate verificare la situazione da un professionista del diritto del lavoro.
Eccezioni durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, i periodi di protezione per malattia, infortunio e servizio militare non si applicano. Il datore di lavoro puo' licenziare il collaboratore anche se e' malato, rispettando il termine di preavviso di 7 giorni. L'unica eccezione riguarda la gravidanza: la lavoratrice e' protetta anche durante la prova.
Tuttavia, se il collaboratore e' malato durante il periodo di prova, i giorni di malattia prolungano la durata della prova di un numero corrispondente di giorni. In questo modo, il datore di lavoro conserva la possibilita' di valutare il collaboratore per l'intera durata prevista.
La gestione dei periodi di protezione richiede precisione e tempismo. Un errore di calcolo anche di un solo giorno puo' rendere nulla una disdetta e prolungare un rapporto di lavoro per mesi. Per questo e' essenziale tenere un registro accurato delle assenze e verificare sempre la situazione prima di procedere.